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Pianella. Il consigliere Di Tonto, "No alla COSAP su accessi carrabili a raso"

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A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 18108/2016 gli accessi carrabili a raso e comunque tutti gli accessi che non comportano effettiva sottrazione all’uso pubblico di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 63 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, non devono più essere sottoposti al pagamento del canone. In caso contrario, qualora il cittadino si rivolgerà per competenza al Giudice di Pace, quest’ultimo potrà annullare la richiesta di pagamento avanzata dal Comune, addirittura disponendo la disapplicazione del Regolamento Comunale che, ponendosi in contrasto con la legge, illegittimamente ed ingiustamente ha previsto il pagamento della COSAP anche dove non c’è occupazione di suolo pubblico.

La vicenda veniva già chiarita più di 10 anni fa relativamente alla TOSAP, ossia la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,   allorquando si diceva che i passi carrabili a raso, cioè quelli che mancavano di qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico, ove non vi erano interruzioni su marciapiede nè modifiche del piano stradale, non dovevano essere assoggettati alla tassa. Praticamente, dove non si ravvisava un'occupazione visibile del suolo pubblico che permetteva al proprietario dell'accesso una posizione ed un uso diverso da quello di cui poteva fruire tutta la collettività.

Così alcuni Comuni, come Pianella, per non rinunciare al gettito derivante dal pagamento, in assenza di analoga giurisprudenza al riguardo, hanno disapplicato la TOSAP ed applicato la COSAP, ossia il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Con la recente Sentenza della Corte di Cassazione, però, si è statuito che pur nella diversità ontologica - giuridica tra COSAP (canone da annoverare nel titolo terzo del bilancio quale entrata extratributaria) e TOSAP (tassa da annoverare nel titolo primo del bilancio quale entrata tributaria), entrambi i pagamenti partano dal medesimo presupposto e sono stati ideati per ottenere la remunerazione dell’occupazione permanente o temporanea, regolamentare o abusiva del suolo pubblico, così sottratto all’utilizzo di altri e/o della collettività.

Quindi gli accessi carrabili a raso e quelli che non occupano uno spazio pubblico, non possono essere assoggettati né alla TOSAP né alla COSAP.

Tutto ciò considerato, ho ritenuto di poporre una mozione al Consiglio Comunale di Pianella (n. 3041/2017 di protocollo) affinchè su indicazione dell’Assise cittadina, si predisponga la modifica dei regolamenti comunali, al fine di esonerare dal pagamento quello che non può e non deve essere tassato, a tutto vantaggio della comunità.

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