Il Consigliere regionale Leandro Bracco ha presentato una proposta di legge allo scopo di istituire in Abruzzo la "colonia rurale" ovvero, sul modello della classica colonia marina, organizzare, durante il periodo estivo, un servizio per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni che permetta agli stessi di conoscere gli elementi di una corretta alimentazione, le tradizioni agricole e alimentari della nostra Regione e l'educazione nonché il rispetto per l'ambiente.
"Questa progetto di legge – ha dichiarato Bracco - non intende minare in alcun modo la classica colonia marina che è e rimarrà un punto cardine delle estati di bambine e bambini abruzzesi, ma vuole introdurre un'alternativa, una scelta in più finalizzata a coniugare il meritato riposo estivo e il gioco a esso collegato con un'attività didattica".
La colonia rurale avrà infatti per oggetto innanzitutto l'apprendimento di una corretta alimentazione "finalizzata a insegnare ai minori il valore di una dieta bilanciata, tesa non solo a prevenire l'obesità infantile, ma a comprendere l'importanza del benessere fisico e psicologico derivante da una corretta alimentazione".
"Essa poi concorrerà alla conoscenza delle tradizioni agricole e alimentari abruzzesi dei nostri antenati - ha precisato Bracco - che si sono tramandate di generazione in generazione sino ai giorni nostri aggiungendo l'insegnamento dell'educazione ambientale intesa come rispetto, tutela e conservazione del territorio".
Il disegno di legge prevede inoltre di trattare, durante la colonia estiva, un'organizzazione ben precisa: "in primis la colonia rurale si svolgerà all'interno di scuole specifiche che hanno familiarità con i temi da trattare – puntualizza Bracco – e gli istituti scolatici individuati per questo progetto sono quattro, uno per ogni provincia abruzzese: per Teramo abbiamo l'Istituto di istruzione superiore "Di Poppa-Rozzi", per L'Aquila l'Istituto di istruzione superiore "L. Da Vinci-O. Colecchi", per Pescara l'Istituto Tecnico Agrario statale di Alanno e infine per la provincia di Chieti l'Istituto Tecnico Agrario di Scerni".
In definitiva per il Consigliere regionale di Sinistra Italiana la proposta di legge si occuperà di regolamentare tutti gli aspetti della colonia rurale: "la durata dei singoli turni, i limiti di età per la partecipazione dei minorenni alla colonia stessa, il trasporto dei ragazzi dai luoghi di residenza agli istituti scolastici sopra elencati, il costo della colonia rurale e le esenzioni per i bambini la cui famiglia ha un reddito basso e l'organizzazione delle lezioni da tenere durante la colonia aventi per oggetto i temi sopra elencati".
"Sarà per l'Abruzzo una occasione limpida – conclude Leandro Bracco – per sostenere, tutelare e valorizzare il territorio, la natura e l'ambiente, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio abruzzese, con una spesa di 28.800 euro interamente destinati al pagamento dei compensi dei professionisti che terranno le lezioni ai minori".
Norme per l’istituzione e la promozione della colonia rurale
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Abruzzo, in ossequio agli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana che riconoscono alla tutela dell’ambiente il rango di diritto fondamentale dell’uomo:
a) promuove e sostiene la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente;
b) promuove la conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio abruzzese.
2. La Regione Abruzzo istituisce la colonia rurale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Si definisce:
a) “colonia rurale” un servizio estivo dedicato ai minorenni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che si svolge all’interno degli istituti scolastici designati, come meglio individuati nel comma successivo e organizzato su turni di due settimane ciascuno;
b) “istituto scolastico designato” l’istituto scolastico ove si svolge la colonia rurale, come definita alla lettera precedente. Gli istituti scolastici designati sono, per la provincia di Teramo, l’Istituto di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, per la provincia dell’Aquila l’Istituto di istruzione superiore “L. Da Vinci-O. Colecchi”, per la provincia di Pescara l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Alanno e per la provincia di Chieti l’Istituto Tecnico Agrario di Scerni.
Art. 3
(Requisiti per l’accesso alla colonia rurale)
1. Possono frequentare la colonia rurale:
a) i minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni di cui almeno uno dei due genitori, o in assenza di questi ultimi il tutore, sia residente nel territorio della Regione Abruzzo da almeno tre anni.
Art. 4
(Costi, esenzioni, durata e svolgimento della colonia rurale)
1. La colonia rurale inizia la terza settimana di giugno e termina l’ultima settimana di luglio così per complessivi tre turni della durata di due settimane cadauno;
2. il costo di ogni singolo turno della durata di due settimane, come meglio specificato al comma precedente, è pari a complessivi 50 euro;
3. la somma di denaro di cui al comma precedente viene versata al Comune di residenza del minore che partecipa alla colonia rurale;
4. il Comune di residenza del minore che partecipa alla colonia rurale utilizza la somma di cui al comma 2 per coprire le spese di trasporto dei minori dai luoghi di residenza agli istituti scolastici designati;
5. la somma di denaro di cui al comma precedente non deve essere versata qualora il minore, avente diritto a partecipare alla colonia rurale ai sensi dell’articolo precedente, appartenga a un nucleo familiare il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) sia inferiore a 5.000,00 euro;
6. la colonia rurale si svolge all’interno degli istituiti scolastici designati meglio individuati alla lettera b), comma 1 dell’articolo 2.
Art. 5
(Attività da svolgere durante la colonia rurale e compenso professionisti)
1. Durante lo svolgimento della colonia rurale, i minorenni seguono lezioni aventi a oggetto i seguenti temi:
a) l’importanza di un’alimentazione corretta e bilanciata;
b) la conoscenza delle tradizioni agricole e alimentari abruzzesi;
c) l’insegnamento dell’educazione ambientale intesa come rispetto, tutela e conservazione del territorio abruzzese.
2. Le lezioni di cui al comma precedente sono tenute da professionisti qualificati secondo le norme vigenti in materia.
3. Al professionista di cui al comma precedente è riconosciuto un compenso complessivo lordo di 800,00 euro per ogni singolo turno a cui lo stesso partecipa.
4. Le lezioni di cui ai commi precedenti sono tenute obbligatoriamente da tre professionisti per un costo complessivo, ai sensi del comma precedente, di 2.400,00 euro per ogni singolo turno.
5. Il costo delle lezioni per ogni singolo turno della colonia rurale, come meglio individuato al comma precedente, è interamente a carico della Regione Abruzzo.
Art. 6
(Compiti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto:
a) le modalità e i criteri per l’effettuazione in concreto della colonia rurale;
b) le modalità e i criteri, in accordo con gli enti comunali interessati, per il trasporto dei minorenni dal Comune di residenza agli istituti scolastici designati;
c) le modalità e i criteri, in accordo con i rappresentanti degli istituti scolastici designati, per l’utilizzo delle strutture dei plessi scolastici ove si svolge la colonia rurale.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’anno 2016 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per gli anni 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata per ciascun anno la spesa di euro 28.800,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Istituzione della colonia rurale”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente”, Titolo 1 “Spese correnti” e iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011.
3. Per le annualità successive al 2018 si provvede con legge di bilancio.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Norme per l’istituzione e la promozione della colonia rurale
RELAZIONE
Presidente, Colleghi
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo precipuo di istituire in Abruzzo la “colonia rurale” ovvero, sul modello della classica colonia marina, organizzare, durante il periodo estivo, un servizio per bambini e ragazzi che permetta agli stessi di conoscere gli elementi di una corretta alimentazione, le tradizioni agricole e alimentari della nostra Regione e l’educazione e il rispetto per l’ambiente.
Ovviamente la presente proposta di legge non intende minare in alcun modo la classica colonia marina che è e rimarrà un punto cardine delle estati delle bambine e bambini abruzzesi ma vuole introdurre un’alternativa, una scelta in più finalizzata a coniugare il meritato riposo estivo e il gioco a esso collegato con un’attività didattica.
La colonia rurale avrà a oggetto: 1) l’apprendimento di una corretta alimentazione finalizzata a insegnare ai minori il valore di una dieta bilanciata tesa non solo a prevenire l’obesità infantile ma a comprendere l’importanza del benessere fisico e psicologico derivante da una corretta alimentazione; 2) la conoscenza delle tradizioni agricole e alimentari abruzzesi dei nostri antenati che si sono tramandate di generazione in generazione sino ai giorni nostri; 3) l’insegnamento dell’educazione ambientale intesa come rispetto, tutela e conservazione del territorio abruzzese.
La peculiarità dei temi da trattare durante la colonia estiva impone un’organizzazione ben precisa:
1) in primis la colonia rurale si svolgerà all’interno di scuole specifiche che hanno familiarità con i temi da trattare. Gli istituti scolatici individuati per questo progetto sono quattro, uno per ogni provincia abruzzese: per la provincia di Teramo abbiamo l’Istituto di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, per la provincia dell’Aquila l’Istituto di istruzione superiore “L. Da Vinci-O. Colecchi”, per la provincia di Pescara l’Istituto Tecnico Agrario statale di Alanno e infine per la provincia di Chieti l’Istituto Tecnico Agrario di Scerni.
2) La colonia rurale inizia la terza settimana di giugno e termina con l’ultima settimana di luglio per complessivi tre turni (terza e quarta settimana di giugno = 1° turno; prima e seconda settimana di luglio = 2° turno; terza e quarta settimana di luglio = 3° e ultimo turno).
La presente legge inoltre si occuperà di regolamentare gli ulteriori aspetti della colonia rurale:
1) la durata dei singoli turni della colonia rurale;
2) i limiti di età per la partecipazione dei minorenni alla colonia stessa;
3) il trasporto dei minorenni dai luoghi di residenza agli istituti scolastici sopra elencati;
4) il costo della colonia rurale e le esenzioni per i soggetti la cui famiglia ha un reddito basso;
5) l’organizzazione delle lezioni da tenere durante la colonia e aventi a oggetto i temi sopra elencati.
Infine il presente atto legislativo implica per la Regione Abruzzo una spesa complessiva di 28.800 euro interamente destinati al pagamento dei compensi dei professionisti che terranno le lezioni ai minori.
Tale somma è stata così determinata:
- ogni turno ha un costo complessivo per il personale docente (composto obbligatoriamente da tre persone) di 2.400 euro (800 euro per ogni docente);
- in ogni istituto scolastico designato si tengono tre turni per un costo complessivo pari a 7.200 euro (2.400 euro x 3);
- considerato che la colonia rurale si terrà nei quattro istituti designati, la somma complessiva a carico della Regione sarà appunto 28.800 euro (7.200 euro x 4).
Questo progetto di legge è composto da 8 articoli:
- l’articolo 1 stabilisce l’oggetto e la finalità;
- l’articolo 2 contiene definizioni di termini utilizzati;
- l’articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per l’accesso alla colonia rurale;
- l’articolo 4 fissa i costi, le esenzioni, la durata e le modalità di svolgimento della colonia rurale;
- l’articolo 5 indica le attività da svolgere durante la colonia rurale e fissa il compenso dei professionisti che impartiscono le lezioni ai minori;
- l’articolo 6 stabilisce i compiti della Giunta regionale in materia;
- l’articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie;
- l’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore della legge.