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Terna condannata 46 volte in meno di 2 anni, le vittorie di Antonio Di Pasquale

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Clamoroso, per la prima volta nella storia della Nazione, in Abruzzouna multinazionale viene condannata 46 voltein meno di due anniper infondatezza delle sue preteserichieste attraverso la giustizia, nei confronti di un semplice cittadino.

L’emblematica vicenda, a parere di chi l’ha vissuta e scrive, induce nuovamente alla seguente riflessione: La giustizia ha veramente tempi lunghi?

Dipende dai fatti e dalle circostanze.

La società Terna S.p.A. tra il 2014 ed il 2015 nel cercare di costruire l’impianto in fretta e furia sorpassa Leggi e Diritti ottenendo sul territorio una forte opposizione da parte dei proprietari terrieri, degli ambientalisti/attivisti, della gente comune/opinione pubblica ed anche di alcuni Enti Locali.

Per contrastare l’opposizione ed imporre la costruzione dell’opera a prescindere, tra agosto e settembre 2015 la società Terna S.p.A. contestando il reato di interruzione di pubblico servizio e violenza privata, attraverso i suoi dipendenti, denuncia penalmente 46 proprietari terrieri che si erano opposti alle immissioni in possesso dei loro fondi, il sottoscritto loro tecnico di parte per ciascuna immissione in possesso non andata a buon fine nonché diversi ambientalisti/attivisti che avevano partecipato, a più riprese, alle opposizioni in appoggio dei suddetti proprietari.

Alle denunce penali la società Terna fa seguire 46 citazioni in giudizio nei confronti di tutti i denunciati con richiesta di risarcimento danni per decine di milioni di euro per aver impedito, a suo dire, la costruzione dell’opera; ovviamente il sottoscritto in qualità di tecnico di parte viene citato 46 volte con una richiesta totale di risarcimento del danno pari ad Euro 936.897.665,00.

L’elevato numero di citazioni, avviate dalla multinazionale con una spesa per iscrizione al ruolo pari a totali Euro 77.556,00, coinvolgono, per competenza territoriale, il Tribunale di CHIETI nel numero di 5 cause ed il Tribunale di LANCIANO nel n. di 41 cause impegnando in totale quattro Giudici: il Dott. RIA; il Dott. NAPPI; la Dott.ssa VALENTE e la Dott.ssa CORDISCO .

Dopo pochi mesi la società Terna si accorda con i proprietari terrieri ritirando le denunce penali ratificate nei loro confronti, rinunciando all’azione civile risarcitoria avviata ed elargendo soldi a iosa aumentando le indennità di asservimento in modo spropositato.

Malgrado nelle transazioni private fosse stato sottoscritto dalle parti in causa quanto segue: (…) art. 9 con la sottoscrizione del seguente atto Terna si impegna a rimettere le querele e a non dare impulso agli eventuali procedimenti penali che dovessero scaturire anche a seguito degli esposti-denunce presentati nei confronti della sig.ra OMISSIS dei propri familiari, ivi compreso il sig. OMISSIS, e consulenti da essi incaricati ed insieme ad essi coinvolti nei fatti esposti nelle dette querele, e a non costituirsi parte civile nei detti eventuali giudizi penali. Con la sottoscrizione del seguente atto Terna si impegna altresì a rinunciare al giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Lanciano per l’ottenimento del risarcimento danni, agli atti dello stesso e a tutte le domande, nessuna esclusa, con esso fatte valere. La sig.ra OMISSIS si impegna ad accettare detta rinuncia e si obbliga ad abbandonare il giudizio provocandone l’estinzione per inattività delle parti. (…); Terna S.p.A., contravvenendo agli impegni assunti, non interrompe l’azione risarcitoria avviata nei confronti del sottoscritto consulente tecnico di parte arrivando fino a sentenza.

Ciascuna causa avviata dalla società Terna S.p.A. per il sottoscritto e lo studio Legale SILVESTRI, scelto per la difesa, comporta quattro memorie per un totale di 184 atti con relative udienze cadenzate nel tempo; insomma due anni totalmente immersi quasi quotidianamente nella vicenda.

A sostegno della difesa, in ciascuna memoria di costituzione, vengono prodotti decine e decine di documenti, per centinaia di pagine, acquisiti attraverso diverse richieste di accesso ad atti presso le P.A. coinvolte ed interessate alla costruzione dell’opera, P.A. che nel caso dei Ministeri “dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico” hanno di fatto opposto veti impedendo l’esercizio del diritto.

Sempre a sostegno della difesa ai diversi Giudici viene chiesto, in ciascuna memoria di costituzione, l’ammissione come prove testimoniali i seguenti testii titolari delle ditte esecutrici delle opere; il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di LANCIANO; gli agenti delle Forze dell’Ordine presenti durante le immissioni in possessoil Comandante della Questura di CHIETIgli agenti della DIGOS intervenuti durante le immissioni in possessoil Responsabile unico del procedimento Terna S.p.A. di costruzione dell’impiantoi delegati Terna S.p.A. incaricati di eseguire le immissionila Dott.ssa FLACCO Dirigente della Regione Abruzzoil Dott. Luigi DEL SORDO Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Abruzzol’Ing. Luciano DI BIASE Dirigente dell’Autorità di Bacino della Regione Abruzzoil Dott. GRIMALDI Direttore Generale del Ministero dell’Ambientel’Ing. Antonio VENDITTI Responsabile unico del procedimento del Ministero dell’Ambientela Dott.ssa BARBARO Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico ecc. ecc..

Tutti i Giudici convengono che l’audizione dei testi sopra elencati non è necessaria ed attraverso l’esame di tutti i documenti prodotti chiudono la fase istruttoria andando a sentenza così, in meno di due anni e con poche udienze, si arriva alle 46 sentenze in allegato.

Il primo a chiudere le proprie cause (R.G. nn. 1605; 1823; 1862; 1943 e 1070) è il Giudice Dott. Federico RIA del Tribunale di CHIETI il giorno 21/12/2016 dopo meno di un anno.

Il Dott. RIA sentenzia: (…) A fronte di tali allegazioni, pure documentate, alcuna specifica contestazione, in ordine almeno all’effettività di quegli accadimenti, risulta essere stata formulata dalla difesa della società istante; difesa che invece, nonostante l’onere impostole dall’art. 115 cpc, ancor dopo la costituzione e la allegazione di quelle dirimenti circostanze (l’eventuale costituzione tardiva peraltro ovviamente non inciderebbe sull’onere di immediata contestazione dei fatti addotti), ha sviluppato tutto il contenuto delle memorie ex art. 183 cpc sulla questione relativa alla allegazione fattuale e probatoria dell’asserito danno derivatole da quella tardiva esecuzione.

Tale conclusione appare ancor più convincente laddove si consideri che in capo a chi agisce per il risarcimento del danno sussiste il rigoroso onere di comprovare ex art. 2697 cc non solo l’azione e l’evento, ma anche la sussistenza del nesso causale tra la prima ed il secondo, sia pure nella accezione di tale rapporto propria del sottosistema civilistico, in cui il nesso di causalità materiale - la cui valutazione in sede civile è appunto diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tale prospettiva era pertanto già, ed a prescindere dal quel tutt’altro che inconsistente apporto contestativo della sussistenza del nesso fornito in sede di costituzione dal convenuto, specifico onere della parte attrice di allegare compiutamente prima e di comprovare rigorosamente poi che, al momento del tentativo di immissione, quell’intervento così incidente sul territorio e sulle popolazioni ivi presenti fosse pronto per essere iniziato e che mancasse solo la concreta apprensione del bene e quindi che la mancata realizzazione dello stesso intervento entro quel termine indicato in citazione fosse imputabile solo alla condotta ostruzionistica (anche) del convenuto, con esclusione certa dell’interferenza di altre condizioni, preesistenti, contemporanee o successive, aventi pari efficacia causale deterministica, in relazione a quell’evento, rispetto a quella condotta qui denunciata. Costituisce poi “fatto notorio” la circostanza che l’esecuzione dei lavori relativi all’elettrodotto de quo abbia costituito oggetto di profondi contrasti non solo tra la società affidataria dei lavori ed i proprietari espropriati, ma anche tra la prima (e le PA concedenti) e numerose associazioni di tutela del territorio. Difficile pertanto non riconoscere a molti dei soggetti presenti, e assolutamente inerti e silenti, sui luoghi di causa al momento delle immissioni in possesso l’intento legittimo di esercitare un diritto anche costituzionalmente garantito (art. 21 cost) e distinguere da questi la posizione di altri opponenti l’intervento per finalità, o con modalità, invece non tutelate (e non scriminate ex art. 51 cp). (…)Non può poi omettere di evidenziare questo giudice civile come dal vaglio della documentazione, anche sopravvenuta rispetto al riferimento temporale relativo alla costituzione tempestiva del convenuto, e relativa alle risultanze della visione diretta dei video relativi ad alcuni episodi, compiuta dalla AG penale interessata (e certamente utilizzabili in questa sede almeno come prova atipica), sia emerso il seguente quadro: “..le immagini non evidenziano alcuna specifica condotta diretta ad impedire l’esercizio da parte dei funzionari Terna. Se tensione ci fu, questa in parte derivò dalla condotta degli stessi funzionari. I manifestanti non impedirono direttamente l’esecuzione delle operazioni, tanto che il clima di tensione non degenerò e i funzionari Terna continuarono a stare in loco nel pieno esercizio delle loro funzioni. La scelta della Polizia di Stato di richiedere il rinvio delle operazioni fu frutto di una valutazione di convenienza dell’Ufficiale di PG, atteso che dalle immagini risulta che la situazione si era sostanzialmente placata, sicché le operazioni avrebbero potuto proseguire, così come la scelta di Terna non fu obbligata.” Quest’ultimo rilievo merita un particolare approfondimento nel presente procedimento civile, in cui, come inizialmente detto, a questo giudice civile è demandato “atomisticamente” di verificare soltanto: se la condotta posta in essere dal Di Pasquale, sia pure in concorso con altri, abbia effettivamente determinato l’evento illecito dedotto; se l’apporto della sola condotta del Di Pasquale, in quanto unico soggetto convenuto in questa sede dalla società asseritamente danneggiata, avrebbe potuto essere legittimamente eliso rispetto

all’evento dannoso poi verificatosi.(…)

e conclude(…) A prescindere allora dalle astratte questioni di inquadramento giuridico sulla efficacia esecutiva dell’atto presupposto rispetto all’attività posta in essere nell’occasione da Terna, è certo che quella concessionaria si fosse determinata nel convincimento della piena esecutorietà del provvedimento che disponeva l’occupazione d’urgenza del fondo espropriando. Nel decreto notificato agli interessati infatti si legge chiaramente: “DIFFIDA la ditta in questione a far trovare gli immobili liberi da persone e/o cose per rendere possibile la prevista esecuzione, avvertendo che in caso contrario si ricorrerà alla Forza pubblica, e che comunque l’immissione in possesso sarà effettuata anche se le aree dovessero continuare ad essere utilizzate da che ne aveva la disponibilità”. Nella limitata prospettiva di vaglio riservata e imposta in questa sede allo scrivente (se l’apporto della sola condotta del Di Pasquale, in quanto unico soggetto convenuto in questa sede dalla società asseritamente danneggiata, avrebbe potuto essere legittimamente eliso rispetto alla effetto poi verificatosi) non può allora che pervenirsi alla conclusione che la parte attrice era in possesso dello strumento giuridico adeguato al fine di provvedere alla elisione di quel singolo apporto. Se cioè il problema era la sola condotta del convenuto, tanto dovendosi desumere dalla scelta di Terna di perseguire civilmente con il presente procedimento il solo convenuto e tanto pertanto dovendo verificare questo giudice, la possibilità di far cessare quella singola condotta era non solo giuridicamente praticabile (come detto nel decreto di occupazione quella concessionaria aveva già preannunciato la possibilità di ricorso alla forza pubblica) ma anche tale materialmente, visto che si sarebbe trattato di neutralizzare la presenza (peraltro su più fondi quasi contemporaneamente) di un solo soggetto (il convenuto appunto) e non certo di disporre lo sgombero di una folla manifestante e occupante contemporaneamente più lotti.

La domanda deve essere pertanto rigettata (…).

Al Giudice Dott. RIA segue il Giudice Dott. Giovanni NAPPI del Tribunale di LANCIANO che chiude le proprie cause (R.G. nn. 1046; 1061; 1065; 1094; 1098; 1102; 1117; 1122; 1142 e 1146) il giorno 20/01/2017.

Il Dott. NAPPI sentenzia: (…) La richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del 24 maggio 2016 rappresenta chiaramente più volte che tutte le manifestazioni si sono svolte “pacificamente”, “civilmente”, “sotto la costante osservazione di Polizia e Carabinieri”; e anche “l’unico episodio” in cui si sono verificati “pochissimi momenti di tensione”, comunque estraneo al presente giudizio, ha a oggetto condotte materiali non poste in essere da Di Pasquale; né può integrare contributo morale dello stesso, tipizzabile ai sensi dell’art. 110 c.p. o (a contrario) in base all’art. 115, c. 3, c.p. (e pertanto illecito anche ai fini civili), la critica dell’operato della p.a., l’“invito agli incaricati ad allontanarsi dai luoghi”, l’urlo “devi uscire” o “via via” (come da video prodotti in sede di indagini penali), tra l’altro motivati sulla prospettazione di “presunte irregolarità sull’iter autorizzativo dell’opera in oggetto” e in ogni caso riconducibili a (e pertanto scriminati come) esercizio “continente” del diritto di manifestazione del pensiero. 2.2. Anche a prescindere da quanto sopra, nel caso di specie difettano il nesso di causalità e, in gran parte, gli stessi pregiudizi. Il nesso di causalità difetta in quanto, in primo luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 4, del d.P.R. 327/2001, richiamato dall’art. 22-bis del medesimo decreto, l’immissione in possesso si “intende effettuata” “anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità”; in secondo luogo, e con riferimento a tale materiale “disponibilità”, persino nell’unico episodio in cui risulta, sulla scorta delle indagini in sede penale, che si sono verificati “pochissimi momenti di tensione”, risulta altresì che “la scelta dei funzionari Terna” di interrompere le operazioni “non fu obbligata”, in quanto la situazione “si era sostanzialmente placata”, come rappresenta la Procura della Repubblica nella richiesta di archiviazione del 24 maggio 2016; in terzo luogo, e conseguentemente, resta un mero postulato, generico nelle allegazioni in fatto a supporto e comunque non provato né oggetto di istanze istruttorie specifiche (a fronte della invece specifica contestazione di Di Pasquale, che allega preesistenti ritardi nella esecuzione dei lavori e diverse cause di tali ritardi), che la “ritardata attivazione dell’elettrodotto” per cui è controversia rinvenga la sua condizione necessaria (nel senso che in difetto della stessa non vi sarebbe stato quel ritardo) nell’attività di critica di Di Pasquale. Quanto poi a (gran parte de) i pregiudizi, la stessa Terna ha ammesso, in sede di note difensive conclusive (pp. quinta-sesta), di aver comunque ottenuto la remunerazione AEEG. (…)

e conclude: (…) rigetta le domande (…).

Segue la Dott.ssa Marina VALENTE del Tribunale di LANCIANO che chiude le proprie cause (R.G. nn. 1022; 1045; 1097; 1101; 1121; 1141; 1145 e 1150) il giorno 07/10/2017.

La Dott.ssa VALENTE sentenzia: (…) Seconda la prospettazione dei fatti offerta dalla stessa parte attrice, la condotta lesiva posta in essere dal convenuto è consistita nell’essersi assembrato, unitamente ad altre persone, al fine di impedire ai tecnici della Terna di accedere “al fondo interessato dalla percorrenza dei conduttori aerei”, in quanto lamentava pubblicamente “presunte irregolarità sull’iter autorizzativo dell’opera” da realizzare sul fondo. Sempre secondo la prospettazione di parte attrice il convenuto oltre ad assembrarsi avrebbe “invitato” i tecnici della Terna “ad allontanarsi dai luoghi” – cosa che in effetti avvenne, alla presenza delle Forze dell’Ordine, per “motivi di ordine pubblico” (vedasi “verbale di immissione in possesso” in atti). Appare evidente dalla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla parte attrice che la condotta del convenuto – seppur provata – è riconducibile all’esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti di riunirsi pacificamente e senza armi in luoghi aperti al pubblico (art. 17 Cost.), di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 Cost.) e di tutelare la proprietà privata (art. 42 Cost.; art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950): “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”). Risulta per tabulas che la vicenda in esame è stata oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Lanciano e che le indagini si sono concluse con richiesta di archiviazione. In detta richiesta di archiviazione – prodotta ed acquisita in giudizio ritualmente essendo intervenuta dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. – si da atto che l’assembramento finalizzato ad impedire l’accesso dei tecnici della Terna al fondo interessato dalla percorrenza dei conduttori aerei è avvenuto pacificamente alla presenza delle Forze dell’Ordine e che, dunque, la condotta del convenuto – seppur provata – è stata da questi tenuta senza travalicare i limiti impostigli dalla legge. Appare, dunque, evidente, che la condotta tenuta dal convenuto non era né illegittima, né ingiustificata. A ciò va, poi, aggiunto che in atti non vi è prova (né è stata oggetto di specifiche istanze istruttorie) che la “ritardata attivazione dell’elettrodotto” sia stata causata dalla condotta tenuta nell’occorso dal convenuto.

Pertanto la domanda va rigettata. (…)

Infine la Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO del Tribunale di LANCIANO che chiude le proprie cause (R.G. nn. 938; 968; 969; 1021; 1026; 1047; 1048; 1062; 1063; 1067; 1071; 1082; 1083; 1095; 1096; 1099; 1100; 1103; 1118; 1123; 1143; 1144 e 1147) il giorno 01/03/2018.

La Dott.ssa CORDISCO sentenzia: (…) A riguardo, giova ricordare che "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali" (Cass. n.1593/17). A ciò aggiungasi che gli atti compiuti nel corso del procedimento penale dal P.M. ed il rapporto di polizia giudiziaria fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (vedi Cass. n.22662/08). Ed allora, si legge nella richiesta di archiviazione che le manifestazioni oggetto di denuncia si sono tutte svolte pacificamente, "alla presenza anche di alcuni amministratori pubblici, sotto la costante osservazione di Polizia e Carabinieri", che si sono registrati "pochissimi momenti di tensione, poi amplificati nelle denunce-querele proposte" e che nulla è sfociato "in comportamenti astrattamente illeciti". Trattasi di elementi che consentono di escludere la sussistenza di una condotta oggettivamente illecita ed antigiuridica. Sotto altro profilo, nella specie difetta, a parere del Tribunale, anche la prova del nesso di causalità poiché, come si legge nella ripetuta richiesta di archiviazione, dalle immagini visionate non è emersa "alcuna specifica condotta diretta a impedire l'esercizio del diritto da parte dei funzionari Terna... I manifestanti non impedirono direttamente l'esecuzione delle operazioni... La scelta della Polizia di Stato di richiedere il rinvio delle operazioni fu frutto di una valutazione di convenienza dell'ufficiale di PG, atteso che dalle immagini risulta che la situazione si era sostanzialmente placata, sicché le operazioni avrebbero potuto proseguire, così come la scelta dei funzionari Terna non fu obbligata". Ciò smentisce l'assunto per cui la mancata o ritardata realizzazione dell'elettrodotto sarebbe ricollegabile al comportamento del convenuto; nè la società istante ha altrimenti provato quanto dedotto (sul punto, infatti, non sono stati articolati capitoli di prova). Da ultimo, e "ad abundantiam", manca la prova anche del danno ingiusto (peraltro, la stessa Terna ha ammesso, negli scritti conclusionali, di avere comunque ottenuto la remunerazione da parte dell'AAEG).

Di qui l'integrale rigetto della domanda

Due Tribunali e quattro Giudici sentenziano così l’infondatezza delle richieste della società Terna S.p.A. e, senza considerare il danno richiesto dal sottoscritto ai sensi dell’art. 96 del c.p.c. per lite temeraria perché a parere dei Giudicanti il suddetto danno non è stato dimostrato (???), condannano la multinazionale in questione al solo pagamento delle spese di literidotte del 50% per la serialità della questione (???), oltre accessori come per legge per un totale di circa Euro 381.306,00.

In definitiva la società Terna S.p.A. per imporre sul territoriosenza rispettare Leggi e Dirittila costruzione dell’impianto entro il 31.12.2015 in modo da poter accaparrarsi l’incentivo di 19.000.000 di Euro dell’AAEG (soldi pubblici), ha scialacquatoEuro 77.556,00 per iscrizione al ruolo delle cause; Euro 381.306,00 per condanne “dimezzate” ed Euro 7.728,00 per registrazione delle sentenza per un totale di circa Euro 466.590,00 (All. 2).

Se ad Euro 466.590,00 si aggiungono:

  • tutte le indennità di asservimento elargite a iosa, con aumenti che in diversi casi hanno superato il 2000% rispetto all’indennità proposta con decreto, ai proprietari terrieri in fase di transazione ritirando le denunce e le citazioni agli stessi fatte;
  • le spese di lite pagate all’atto del ritiro delle citazioni nei confronti di altre 9 persone coinvolte nella vicenda (tipo la sig.ra Silvia FERRANTE citata 25 volte);

nonché le spese per i propri legali per sostenere l’insostenibile;

la società Terna S.p.A. ha scialacquato più di un milione di Euro di pubblici denari derivanti dall’incentivo percepito dall’AAEG per motivi ancora tutti da chiarire, assunto che il 04 gennaio 2018 su propria richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Interministeriale n. 239/EL-195/180/2013-PR ha ottenuto una proroga di due anni per l’ultimazione dei lavori.

Ma per percepire l’incentivo non bisognava dimostrare di aver ultimato l’opera entro il 31 dicembre 2015?

Questa è un’altra storia pertanto, senza ulteriormente divagare, torniamo alla nostra.

Dai fatti sopra esposti è evidente che la Giustizia non ha sempre tempi biblici, come detto, dipende da fatti e circostanze e se, come nel caso di specie, chi richiede il suo intervento è una multinazionale, in modo anche spregiudicato e senza legale fondato motivo, coinvolgendo Dirigenti Ministeriali, Dirigenti Regionali ecc. ecc., in meno di due anni si possono chiudere contenziosi milionari di interesse Nazionale.

Di contro se chi denuncia è il comune cittadino, come nel caso della sig.ra Franca COLANERO alla quale la società Terna S.p.A., attraverso un falso verbale di immissione in possesso, ha di fatto usurpato il proprio terreno durante i fatti del 08 luglio 2015accaduti in C/da S. Onofrio di LANCIANO, può accadere di arrivare ad aprile 2018 senza iniziare il processo dopo l’ordinanza GIP che in data 16.05.2017 rinvia a giudizio del funzionario Terna che ha redatto l’atto.

Questa purtroppo è la nostra Italia ma una cosa è certa che la società Terna S.p.A. in relazione alle 46 condanne dovrebbe quantomeno pubblicamente chiedere scusa a tutti gli abitanti della Regione Abruzzo.

Dal mio canto dedico queste 46 vittorie:

  • in primis ai miei genitori (mio padre deceduto e mia madre) che pur non sapendo (a tutela della loro incolumità psichica) cosa fa di preciso il proprio figlio, nel bene e nel male lo hanno sempre sostenuto;
  • allo Studio Legale Silvestri “Avv. Pietro SILVESTRI e Avv. Maria Concetta SILVESTRI” con il quale, attraverso pazienza, perseveranza e sinergia, si è riusciti ad ottenere il clamoroso risultato;
  • a tutti gli ambientalisti/attivisti e persone comuni che in ogni luogo mi hanno sempre sostenuto ed incoraggiato;

ed a tutti coloro che quotidianamente si prodigano a difesa dell’ambiente cercando di far rispettare le Leggi a tutela dei Diritti in capo alla singola persona ed all’intera Collettività per cercare di garantire alle nuove generazioni un futuro migliore.

 

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